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“INTERDIZIONE DAL LAVORO DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA”


Gianna Dimartino 
 La Responsabile del Dipartimento Pari opportunità  UGL Sicilia, Gianna Dimartino, comunica che dallo scorso  1° aprile 2012, è in vigore la nuova disciplina delle interdizioni dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza.
Una delle novità introdotte dal D.L. sulle semplificazioni (DL. 5/2012, in vigore dal 10 febbraio): la ripartizione delle competenze fra le Asl e le direzioni territoriali del Lavoro, da caso a caso. Sono così operative le semplificazioni introdotte dal D.L. e comunicate mediante Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 16 febbraio e la n. 1275 comunicata dall’Inail il 21 febbraio u.s.
 In caso di interdizione per gravi complicazioni dello stato di gravidanza, competente di tutta la procedura è esclusivamente la Asl territoriale. Se invece l’interdizione deriva da condizioni ambientali e lavorative a rischio per la salute della lavoratrice e del bambino, competente sia dell’istruttoria che del provvedimento è la DT.L.(Direzione territoriale del lavoro) Dal 1° aprile in poi, le DTL dovranno inviare alle Asl le richieste di astensioni che non definibili entro questa data.
Nei casi di perdita del bambino, l’interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, si considera aborto. E in quanto tale non dà diritto all’indennità di maternità. Se invece l’interruzione della gravidanza avviene dopo il 180° giorno, ovvero dopo sei mesi dall’inizio della gestazione, va considerata a tutti gli effetti un parto, anche nel caso in cui il bambino nasce morto oppure muore poco dopo la nascita. In questo caso il diritto all’indennità di maternità spetta alla lavoratrice a progetto, alla libera professionista e alle altre lavoratrici parasubordinate della Gestione separata per il periodo complessivo di 5 mesi, riassumibili in due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo. Per le lavoratrici a progetto, le libere professioniste iscritte alla Gestione separata vale lo stesso trattamento riservato alle lavoratrici dipendenti in caso di interruzione della gravidanza. Per le lavoratrici subordinate però è possibile richiedere in alternativa l’indennità di malattia per degenza ospedaliera, se ne ha il diritto, e alle condizioni previste per questo tipo di prestazione. Questa disposizione è estesa anche ai professionisti senza cassa.

Gianna Dimartino 

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