“INTERDIZIONE DAL LAVORO DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA”
Gianna Dimartino |
Una delle novità introdotte dal D.L.
sulle semplificazioni (DL. 5/2012, in vigore dal 10 febbraio): la ripartizione
delle competenze fra le Asl e le direzioni territoriali del Lavoro, da caso a
caso. Sono così operative le semplificazioni introdotte dal D.L. e comunicate
mediante Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 16 febbraio e la n. 1275
comunicata dall’Inail il 21 febbraio u.s.
In caso di interdizione per gravi
complicazioni dello stato di gravidanza, competente di tutta la procedura è
esclusivamente la Asl territoriale. Se invece l’interdizione deriva da
condizioni ambientali e lavorative a rischio per la salute della lavoratrice e
del bambino, competente sia dell’istruttoria che del provvedimento è la
DT.L.(Direzione territoriale del lavoro) Dal 1° aprile in poi, le DTL dovranno
inviare alle Asl le richieste di astensioni che non definibili entro questa
data.
Nei casi di perdita del bambino,
l’interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che si
verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, si considera
aborto. E in quanto tale non dà diritto all’indennità di maternità. Se invece
l’interruzione della gravidanza avviene dopo il 180° giorno, ovvero dopo sei
mesi dall’inizio della gestazione, va considerata a tutti gli effetti un parto,
anche nel caso in cui il bambino nasce morto oppure muore poco dopo la nascita.
In questo caso il diritto all’indennità di maternità spetta alla lavoratrice a
progetto, alla libera professionista e alle altre lavoratrici parasubordinate
della Gestione separata per il periodo complessivo di 5 mesi, riassumibili in
due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo. Per le
lavoratrici a progetto, le libere professioniste iscritte alla Gestione
separata vale lo stesso trattamento riservato alle lavoratrici dipendenti in
caso di interruzione della gravidanza. Per le lavoratrici subordinate però è
possibile richiedere in alternativa l’indennità di malattia per degenza
ospedaliera, se ne ha il diritto, e alle condizioni previste per questo tipo di
prestazione. Questa disposizione è estesa anche ai professionisti senza cassa.
Gianna Dimartino
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