Gianna Dimartino |
Il programma obiettivo per l’incremento e la qualificazione
dell’occupazione femminile,e per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento
di imprese femminili, per la creazione di progetti di rete relativi alle azioni
positive per il 2012, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro con il
repertorio 41 / 2012 introduce importanti incentivi a chi assume giovani
neolaureate e disoccupate di età superiore ai 45 anni. Le domande per l’accesso
al finanziamento si possono presentare tra il 1 ottobre e il 30 novembre 2012.
Ma vediamo più
nel dettaglio le caratteristiche di questi interventi. Tra le azioni che
possono essere finanziati con i bonus, figurano tre differenti strade, di cui
una che riguarda l’occupazione e il reinserimento lavorativo, con due
alternative iniziative: sostegno di lavoratrici con contratto di lavoro non a
tempo indeterminato, in particolare giovani neolaureate e neodiplomate. I progetti
devono mirare a stabilizzare la situazione occupazionale in misura non
inferiore al 50% delle destinatarie. L’assunzione a tempo indeterminato va
fatta entro i termini di chiusura del progetto; sostegno a disoccupate,
inattive, in cassa integrazione e/o mobilità, con particolare attenzione alle
donne d’età sopra i 45 anni. Anche in questo caso i progetti devono mirare a
stabilizzare la situazione occupazionale in misura almeno del 50% delle
destinatarie, con assunzione a tempo indeterminato entro i termini di chiusura
del progetto (con regole similari per gli incentivi assunzione apprendisti in
studi professionali).
La seconda
azione riguarda invece la costituzione o il consolidamento dell’impresa, con
finanziamento dei progetti relativi alla costituzione di una o più imprese a
titolarità o prevalenza femminile nella compagine societaria, al fine di
agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo di donne, e i progetti a
consolidare una o più imprese femminili.
Terza linea
guida riguarda invece quelle iniziative finalizzate a favorire la qualità della
vita personale e professionale; conciliazione e valorizzazione del benessere
sociale e lavorativo; rimozione dei pregiudizi culturali attraverso il
superamento degli stereotipi in un’ottica di pari opportunità; diffusione delle
indicazioni che emergono dalle strategie comunitarie.
Per poter
usufruire correttamene degli incentivi all’assunzione è necessario rispettare
alcuni criteri. Infatti, per prima cosa è possibile ricordare che l’incentivo
finalizzato all’assunzione non spetta se l’assunzione deve rispettare un
obbligo preesistente stabilito o dalla contrattazione collettiva o dalle norme
di riferimento. Non solo, non è nemmeno possibile richiedere l’incentivo se il
soggetto da assumere, in realtà risulta utilizzato con contratto di
somministrazione.
Accanto a queste
condizioni occorre anche rispettare le sentenze della Corte di Cassazione. In
particolare, è necessario rispettare il dettato previsto dal codice civile e i
principi contenuti nella sentenza n. 16288 della Corte di Cassazione del 16
luglio 2011. In questo particolare caso, il datore di lavoro non può chiedere
l’incentivo se risultano lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti e che, a
fronte di modifiche di proprietà, risultino presenti, al momento del
licenziamento, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Stesso discorso
nel caso di un datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad
una crisi o riorganizzazione aziendale, Risulta possibile derogare da questa
condizione solo se il soggetto che viene assunto può vantare professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
Il datore di
lavoro deve anche rispettare il diritto di precedenza. Di solito il diritto di
precedenza è fissato dalla contrattazione collettiva o dalle disposizioni
legislative, ad esempio questo diritto è di solito attribuito ai lavoratori
disabili assunti attraverso la normativa sul collocamento obbligatorio. In
questo caso possiamo evidenziare la funzione “protettiva” svolta sia
dall’articolo 10 della legge n.68/99 che dall’articolo 5, comma 2, della Legge
n.223/91.
Su questo
argomento esistono anche tesi discordanti, ossia se dall’applicabilità del
diritto di precedenza può essere applicabile a quei lavoratori licenziati per
“fine lavoro” o quegli altri individuati dal comma 4 dell’articolo 24 della
legge n.223/91, ossia stagionali o saltuarie, o scadenza del termine.
Ne dà notizia il
V. Segretario dell’Utl di Ragusa Gianna Dimartino.
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