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PROGRAMMA OBIETTIVO PER L’INCREMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE

Gianna Dimartino

Il programma  obiettivo per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione femminile,e per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti di rete relativi alle azioni positive per il 2012, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro con il repertorio 41 / 2012 introduce importanti incentivi a chi assume giovani neolaureate e disoccupate di età superiore ai 45 anni. Le domande per l’accesso al finanziamento si possono presentare tra il 1 ottobre e il 30 novembre 2012.
Ma vediamo più nel dettaglio le caratteristiche di questi interventi. Tra le azioni che possono essere finanziati con i bonus, figurano tre differenti strade, di cui una che riguarda l’occupazione e il reinserimento lavorativo, con due alternative iniziative: sostegno di lavoratrici con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, in particolare giovani neolaureate e neodiplomate. I progetti devono mirare a stabilizzare la situazione occupazionale in misura non inferiore al 50% delle destinatarie. L’assunzione a tempo indeterminato va fatta entro i termini di chiusura del progetto; sostegno a disoccupate, inattive, in cassa integrazione e/o mobilità, con particolare attenzione alle donne d’età sopra i 45 anni. Anche in questo caso i progetti devono mirare a stabilizzare la situazione occupazionale in misura almeno del 50% delle destinatarie, con assunzione a tempo indeterminato entro i termini di chiusura del progetto (con regole similari per gli incentivi assunzione apprendisti in studi professionali).
La seconda azione riguarda invece la costituzione o il consolidamento dell’impresa, con finanziamento dei progetti relativi alla costituzione di una o più imprese a titolarità o prevalenza femminile nella compagine societaria, al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo di donne, e i progetti a consolidare una o più imprese femminili.
Terza linea guida riguarda invece quelle iniziative finalizzate a favorire la qualità della vita personale e professionale; conciliazione e valorizzazione del benessere sociale e lavorativo; rimozione dei pregiudizi culturali attraverso il superamento degli stereotipi in un’ottica di pari opportunità; diffusione delle indicazioni che emergono dalle strategie comunitarie.
Per poter usufruire correttamene degli incentivi all’assunzione è necessario rispettare alcuni criteri. Infatti, per prima cosa è possibile ricordare che l’incentivo finalizzato all’assunzione non spetta se l’assunzione deve rispettare un obbligo preesistente stabilito o dalla contrattazione collettiva o dalle norme di riferimento. Non solo, non è nemmeno possibile richiedere l’incentivo se il soggetto da assumere, in realtà risulta utilizzato con contratto di somministrazione.
Accanto a queste condizioni occorre anche rispettare le sentenze della Corte di Cassazione. In particolare, è necessario rispettare il dettato previsto dal codice civile e i principi contenuti nella sentenza n. 16288 della Corte di Cassazione del 16 luglio 2011. In questo particolare caso, il datore di lavoro non può chiedere l’incentivo se risultano lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti e che, a fronte di modifiche di proprietà, risultino presenti, al momento del licenziamento, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Stesso discorso nel caso di un datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, Risulta possibile derogare da questa condizione solo se il soggetto che viene assunto può vantare professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
Il datore di lavoro deve anche rispettare il diritto di precedenza. Di solito il diritto di precedenza è fissato dalla contrattazione collettiva o dalle disposizioni legislative, ad esempio questo diritto è di solito attribuito ai lavoratori disabili assunti attraverso la normativa sul collocamento obbligatorio. In questo caso possiamo evidenziare la funzione “protettiva” svolta sia dall’articolo 10 della legge n.68/99 che dall’articolo 5, comma 2, della Legge n.223/91.
Su questo argomento esistono anche tesi discordanti, ossia se dall’applicabilità del diritto di precedenza può essere applicabile a quei lavoratori licenziati per “fine lavoro” o quegli altri individuati dal comma 4 dell’articolo 24 della legge n.223/91, ossia stagionali o saltuarie, o scadenza del termine.
Ne dà notizia il V. Segretario dell’Utl di Ragusa Gianna Dimartino.

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