SANITÀ CATANIA. CAOS ESENZIONE: MUSUMECI (UGL) “RESTITUZIONE TICKET ASP DI CATANIA RISCHIA DI PENALIZZARE 100 MILA UTENTI”
"La vicenda della restituzione del ticket all'ASP di Catania per
dichiarazioni mendaci, così come gestita, sta colpendo la fascia più debole
della società penalizzando le persone più fragili a partire dai malati
cronici”. È il commento di Giovanni Musumeci dell’Unione territoriale del
Lavoro – UGL di Catania sul caos provocato dalla decisione dell’Asp di Catania
di sospendere l’esenzione ticket relativi agli anni 2012 e 2013.
“Contestiamo – aggiunge in sindacalista - il metodo autoreferenziale
dell'Amministrazione Pubblica e il mancato coinvolgimento delle parti sociali
vista la grandezza del problema che rischia di investire oltre centomila
utenti”.
“Quello che è certo – conclude Musumeci - è che oggi stanno rinunciando a
curarsi, pur avendone bisogno, i cittadini che non possono permettersi il costo
delle prestazioni sanitarie, con evidenti ulteriori aggravi di spesa per il
servizio sanitario nazionale".
Sulla vicenda le sigle sindacali confederali del territorio, Ugl, Cgil,
Cisl e Uil, contestano nel merito e nel metodo, in un comunicato stampa
congiunto, i controlli effettuati su chi ha richiesto l’esenzione nel 2012 e
nel 2013 in quanto li ritengono illegittimi. Si tratta, infatti, di controlli,
molto spesso imprecisi che hanno gettato gli utenti nel caos.
La sospensione del ticket a chi viene considerato non avente diritto è
assolutamente arbitraria e fuori legge. Infatti, la norma all’articolo 1, comma
11 e 12 prevede un minimo di tempo (dai trenta ai centoventi giorni) dalla
notifica perché l’utente possa verificare se è tenuto al pagamento oppure, se è
nel diritto, presentare la documentazione a riprova di esso. In questo lasso di
tempo nessuna sospensione del servizio o dell’esenzione è prevista.
La responsabilità di eventuali problemi di salute agli utenti, causati
dall’impossibilità economica di eseguire i controlli sanitari o quelli di
procurarsi i farmaci, ricade interamente su chi ha deciso fuori norma di
sospendere l’esenzione ante o contemporaneamente alla notifica. Così come
ricade sull’Asp l’obbligo di rimborsare chi adesso paga il ticket sulle
medicine avendo avuto sospeso il diritto all’esenzione.
L’inefficacia delle verifiche nel discernere all’interno del nucleo fiscale
controllato è il problema maggiore nel pessimo risultato ottenuto. L’incapacità
di separare la prestazione con diritto all’esenzione durante i periodi di
disoccupazione da quelle non dovute durante i periodi di occupazione è l’altro
grosso problema.
Ambedue questi casi sono preponderanti e la documentazione esibita dagli
utenti non serve a risolvere il problema perché l’ASP a tutti i livelli si
dichiara non competente a decidere.
Ma chi deve dunque decidere? L’assurda norma prevede il pagamento del
ticket da parte dei pensionati non al Trattamento minimo, e tuttavia con
reddito sotto soglia. Le eventuali prestazioni ottenute pensando che bastasse
non superare il limite di reddito costringe il pensionato ad un rimborso che
non potrà essere affrontato economicamente in un’unica soluzione.
Chi deve decidere sull’eventuale richiesta di rateizzazione che il
pensionato presenta? Da chi deve essere esaminata? Chi stabilisce l’importo e
tenendo conto di quali criteri?
La richiesta d’incontro chiesta all’Asp provinciale dal sindacato
confederale catanese è stata rifiutata perché fino ad oggi questo Ente ha
dichiarato la propria incompetenza.
Tenuto conto di quanto detto da Ugl, Cgil, Cisl e Uil chiedono:
Che sia data la proroga dell’esenzione per almeno 120 giorni a tutti quelli
che ne faranno domanda
che siano notificati a tutti i cittadini i risultati degli
accertamenti in modo che entro i 120 giorni ciascuno possa decidere con
cognizione di causa se pagare, chiedere la rateizzazione o presentare
l’opportuna documentazione
che venga rilasciata per l’anno in corso l’esenzione del ticket per i
cittadini che, a prescindere dalle posizioni riferite agli anni precedenti, per
l’anno in corso abbiano i requisiti per il diritto.
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