Francesco Messina |
La Consulta, con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, ha annullato l’art. 12, comma 10 del d. l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 nella parte in cui discrimina i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati dove la trattenuta è interamente a carico del datore di lavoro.
L’articolo 2120 del Codice civile, infatti, prevede che dal 1° gennaio 2011 la trattenuta del TFR del 6,91% sia interamente a carico dell’amministrazione. Pertanto, lo Stato deve restituire le somme illegittimamente trattenute in questi ultimi due anni. Si ricorda che il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5.
Inoltre, il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l’art. 9, c. 22 della suddetta legge, ovvero il blocco degli automatismi di incremento stipendiale per i magistrati per gli anni 2010-2013, anni in cui è stato previsto anche il blocco degli aumenti di stipendio dei dipendenti pubblici senza alcuna possibilità di recupero.
Ancora una volta il ricorso alla magistratura rimane l’unica strada percorribile dal cittadino per tutelare il diritto al lavoro e una giusta retribuzione, come la Costituzione sancisce. Chi è interessato al modello di diffida per recuperare il 2,5% indebitamente trattenuto sul TFR e/o per ricorrere al giudice del lavoro per farsi riconoscere gli scatti di stipendio maturati nel quadriennio 2010-2014 può chiedere informazioni inviando una email a uglscuola.palermo@libero.it , oppure contattando il 3292215295.
Ne dà notizie in un nota Francesco Messina, Vice Segretario dell’Ugl Scuola Sicilia.
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