E’ noto che la giurisprudenza italiana ha affrontato la questione mobbing, sia pure tardivamente. Si può, comunque, pacificamente affermare che la norma applicata con maggiore frequenza è quella di cui all’art. 2103 c.c. Essa impone al datore di lavoro di destinare il lavoratore a mansioni confacenti alla sua qualifica professionale, salvo il caso di destinazione a mansioni superiori. Infatti, una delle condotte mobbizzanti più usate dal mobber o dai mobbers è proprio la sottoutilizzazione del lavoratore dipendente, in relazione alle sue mansioni previste giuridicamente. Da ciò può scaturire il danno esistenziale, definito come la violazione del diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità, con modificazioni peggiorative nella sfera personale del soggetto leso. Accade non di rado, fra l’altro, che le Aziende non prendano posizione allo scopo di dirimere il conflitto ed ottenere, quindi, una risoluzione del dissenso ,comunque, posto in essere dalle pa...